F A Q

Data di pubblicazione:
14 Ottobre 2020

1. Nelle operazioni di scrutinio come si deve valutare una scheda che riporti un voto disgiunto, con il voto espresso per la lista con la croce sul simbolo-contrassegno e la preferenza espressa per un candidato di una diversa lista riportato nel riquadro di quest'ultima? 

Si deve ritenere valido il voto espresso per la lista con la croce sul simbolo-contrassegno e non valida la preferenza espressa per un candidato di una diversa lista riportato nel riquadro di quest'ultima.

2. Nelle operazioni di scrutinio come si deve valutare una scheda che riporti un voto alla lista e NELLO STESSO RIQUADRO la preferenza espressa per un candidato di altra lista?

Si deve ritenere valido il voto espresso per la lista con la croce sul simbolo-contrassegno e non valida la preferenza espressa per il candidato di altra lista.

3. Nelle operazioni di scrutinio come si deve valutare una scheda che riporti un voto alla lista e NEL RIQUADRO DI UN’ALTRA LISTA la preferenza espressa per un candidato della lista votata?

Si deve ritenere valida l'espressione di voto tanto per la lista quanto per la preferenza, a meno che non ci sia un caso di omonimia (in tal caso la preferenza non sarebbe valida).

4. Quale è la normativa applicabile nelle operazioni di scrutinio per ulteriori casi incerti sulla attribuzione dei voti?

Ove dovessero verificarsi altri casi incerti, si possono utilizzare - in via analogica - le istruzioni ministeriali relative alle elezioni comunali in enti con popolazione inferiore a 15.000 abitanti (Pubblicazione n. 14/2014).

5. Nel caso in cui in una lista di candidati al Consiglio Provinciale, presentata in tempo utile e validata dall’ufficio elettorale della Provincia, uno dei candidati perda il requisito di amministratore comunale causa sopravvenuto commissariamento del comune di appartenenza, la lista rimane valida anche se il numero dei candidati diviene inferiore alla metà del numero dei consiglieri da eleggere?

(es. 16 consiglieri da leggere, la lista si componeva di 8 candidati ma uno di essi perde il mandato comunale, si passerebbe quindi a 7 candidature valide)? Una volta decorsi i termini di presentazione delle liste dei candidati, gli eventi successivi (decessi, rinunce, decadenze, ecc. di singoli candidati) non possono avere giuridica rilevanza, soprattutto in casi come quello descritto in cui avrebbero ripercussioni negative per l’intera lista. La lista, pertanto, resta ammessa.

6. I voti eventualmente espressi per il candidato che ha perso il mandato comunale sono validi?

Alla luce di quanto detto al punto 6, rimane in competizione anche il candidato e i voti eventualmente attribuitigli rimangono validi. Il candidato che ha perso il mandato comunale, qualora fosse eletto, deve essere proclamato dall’Ufficio elettorale. Sarà il consiglio a non convalidare l’elezione e a procedere con la surroga, come previsto dall’art. 41 Tuel che stabilisce che “Nella prima seduta il consiglio comunale e provinciale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare la condizione degli eletti a norma del capo II Titolo III e dichiarare la ineleggibilità di essi quando sussista alcuna delle cause ivi previste, provvedendo secondo la procedura indicata dall'articolo 69”.

7. I voti eventualmente espressi per il candidato che ha perso il mandato comunale possono comunque essere assegnati alla lista?

A maggior ragione, resta valido anche il voto attribuito alla lista. Si pensi, tra l’altro, al caso che l’elettore abbia votato il candidato di una lista senza apporre crocesegno sull’adiacente contrassegno della lista di appartenenza del candidato medesimo. Il voto deve intendersi comunque trasferito anche alla lista.

8. I voti eventualmente espressi per il candidato SOSPESO dal mandato comunale sono da validi? Possono essere assegnati alla lista?

Si, i voti eventualmente attribuiti a un candidato SOSPESO dal mandato comunale sono da conteggiarsi come validi e il voto deve essere assegnato alla lista corrispondente, anche qualora non fosse stato indicato espressamente il voto di lista. Il candidato SOSPESO dal mandato comunale, qualora fosse eletto, deve essere proclamato dall’Ufficio elettorale. Sarà il consiglio a non convalidare l’elezione, come previsto dall’art. 41 TUEL, e a procedere con la surroga a tempo, fino alla conclusione del giudizio in corso. 

9. Che tipo di comunicazione è tenuto a fare l’ufficio elettorale nel caso in cui un candidato presente in una lista, già validata dall’ufficio elettorale con apposito decreto, perda il mandato elettorale comunale o venga sospeso dallo stesso?

L’ufficio elettorale, preso atto della mancanza di requisiti del candidato, attesta la perdita dell’elettorato attivo, ne rende informazione attraverso l’aggiornamento del corpo elettorale, dal quale viene escluso.

10. Il voto di preferenza espresso per un candidato alla carica di consigliere provinciale, pur non essendo apposto alcun voto al contrassegno in lista, comporta che sia validamente votata anche la lista cui appartiene il candidato votato? 

Sì, il voto di preferenza assegnato comporta anche voto valido alla lista del candidato prescelto.

11. Il Consiglio provinciale, nella seduta di insediamento, deve procedere alla convalida degli eletti?

Sì, come previsto dall’art. 41 Tuel.

12. Quando avviene l’Insediamento del Consiglio provinciale? 

La prima seduta del Consiglio provinciale deve essere convocata dal Presidente entro 10 giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro 10 giorni dalla convocazione (art 40, comma 1, TUEL).
 

13. Il Consigliere provinciale mantiene tale carica se perde il mandato comunale?

No, la cessazione dalla carica comunale comporta la decadenza da Consigliere provinciale (L. 56/2014, art. 1, c. 69). 

14. E’ necessario il raggiungimento di un quorum di votanti per considerare valide le elezioni?

No, la Legge 56/14 e le circolari esplicative del Ministero dell’Interno non indicano la necessità del raggiungimento di alcun quorum di votanti per considerare le elezioni valide.

15. E’ necessario raggiungere la maggioranza assoluta dei voti validi per considerare valida l’elezione?

No, non è prevista la necessità di alcuna maggioranza di voti validi per considerare valida l’elezione.

16. Nel caso in cui le schede bianche o nulle superino la metà delle schede valide, le operazioni elettorali si considerano effettivamente esercitate?

Sì, non c’è nessuna norma che fornisca diversa indicazione.

17. I rappresentanti di lista possono essere scelti fuori dal corpo elettorale?

Sì, come espressamente indicato dalla Circolare 32/14 “il rappresentante della lista o del candidato presidente presso il seggio/sottosezione, può anche non essere elettore della consultazione, purché sia in possesso dell’elettorato attivo per la Camera dei Deputati; per dimostrare tale qualità è sufficiente esibire al presidente la tessera elettorale”.

18. Le operazioni sullo scrutinio dei voti devono essere aperte al pubblico?

Sì, le operazioni sullo scrutinio dei voti devono essere aperte al pubblico a meno che non ci siano esigenze di ordine pubblico che impongano di limitare la presenza al personale addetto e ai rappresentanti di lista.

Ultimo aggiornamento

Lunedi 13 Novembre 2023