Avvertenze per l'elettore

Per esercitare il diritto di voto l’elettore deve recarsi presso il seggio elettorale munito di documento di identità in corso di validità.

Data di pubblicazione:
14 Ottobre 2020
Avvertenze per l'elettore

Ai sensi del R. D. n. 635/1940, art. 292:

“Nei casi in cui la legge consente che la identità personale possa essere dimostrata con titolo equipollente alla carta di identità, è considerato come tale ogni documento munito di fotografia e rilasciato da un'Amministrazione dello Stato, come ad esempio:

  • i libretti ferroviari di cui sono muniti gli impiegati civili e militari dello Stato; 
  • le tessere di riconoscimento degli ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri; 
  • le tessere che i Comandi della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale rilasciano ai propri   dipendenti;
  • le patenti di cui sono muniti i conducenti di autovetture;
  • le tessere di riconoscimento postali; 
  • i libretti di porto di armi e i passaporti per l'estero. […]”

Ai sensi del DPR n. 445/2000, art. 35:

“1. In tutti i casi in cui nel presente testo unico viene richiesto un documento di identita', esso puo' sempre essere sostituito dal documento di riconoscimento equipollente ai sensi del comma 2. (R)

2. Sono equipollenti alla carta di identita':

  •  il passaporto, 
  • la patente di guida,
  • la patente nautica, 
  • il libretto di pensione, 
  • il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, 
  • il porto d'armi, 
  • le tessere di riconoscimento, purche' munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un'amministrazione dello Stato. (R)

3. Nei documenti d'identita' e di riconoscimento non e' necessaria l'indicazione o l'attestazione dello stato civile, salvo specifica istanza del richiedente. (L)”

A titolo chiarificatore è quindi da considerarsi documento valido ai fini dell’identificazione dell’elettore anche la patente di guida plastificata rilasciata dagli uffici della Motorizzazione Civile (in quanto uffici del Ministero dei Trasporti).

Non è invece consentito il riconoscimento personale attestato da un membro del seggio elettorale.

La nuova patente di guida è valevole come documento di identità. I soggetti pubblici sono tenuti ad accettarla.

Nonostante siano ormai trascorsi parecchi anni dalla diffusione delle nuove patenti di guida automobilistica (quelle in plastica rigida introdotte con D.M. 7.10.1999, di formato simile a quello di una normale carta di credito), accade non infrequentemente che, nei casi in cui si debba produrre alla pubblica amministrazione – o a soggetti equiparati – un proprio documento di riconoscimento o di identità (alternativo alla carta di identità nel suo tradizionale formato, che non molte persone portano con sé nel portafoglio a causa della sua “ingombranza” e della sua facile deperibilità), ci venga detto, sic et simpliciter, che la “nuova” patente di guida automobilistica non sia valida come documento di riconoscimento equipollente alla carta di identità.

Talvolta accade di ricevere, a giustificazione della mancata accettazione della stessa, l’unica, usuale motivazione: la nuova patente di guida non è valida come documento di identità perché non è rilasciata dalla Prefettura, né in generale da un’Amministrazione dello Stato, bensì è rilasciata semplicemente dalla Motorizzazione Civile. Di conseguenza, ci viene chiesto di esibire la carta d’identità o la “vecchia” tradizionale patente di guida (quella color rosa, cartacea, rilasciata un tempo dalla Prefettura), pena eventuali ostacoli nel prosieguo della pratica o nella immediata esigibilità della prestazione richiesta.

La disposizione normativa che disciplina attualmente l’uso dei documenti di identità e di riconoscimento è l’art. 35 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa). Detto articolo, rubricato “Documenti di identità e di riconoscimento”, testualmente dispone che “1. In tutti i casi in cui nel presente testo unico viene richiesto un documento di identità, esso può sempre essere sostituito dal documento di riconoscimento equipollenteai sensi del comma 2.

Sono equipollenti alla carta di identità il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d’armi, le tessere  di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un’amministrazione dello Stato.”

Come è agevole osservare, la predetta norma espressamente indica la patente di guida, avente le caratteristiche di cui al suindicato comma, come documento equipollente alla carta di identità, valevole dunque come documento di identità a tutti gli effetti di legge.

Se, dunque, a livello lessicale non sorgono dubbi sul valore legale di tale equipollenza, rimane tuttavia da chiarire se la “nuova” patente di guida di cui al D.M. 7.10.1999 sia, sotto il profilo sostanziale, altresì equipollente alla carta di identità. Allo stesso modo, occorre accertare se la nuova patente di guida sia legalmente equivalente (ed in tal caso la predetta equipollenza è pacifica) alla “vecchia” patente di guida automobilistica rilasciata dalla Prefettura.

Ebbene, secondo l’opinione corrente, la vecchia patente di guida è un valido documento di riconoscimento equipollente ai sensi dell’art. 35 D.P.R. 445/2000 perché viene rilasciato “dallo Stato”, vale a dire dalla Prefettura quale amministrazione statale (peraltro periferica). All’opposto, si obietta che la nuova patente di guida non sia un valido documento di riconoscimento equipollente ai sensi dell’art. 35 D.P.R. 445/2000 poiché non sarebbe rilasciato “dallo Stato”, in quanto viene rilasciato dalla Motorizzazione Civile o – in taluni casi – dal c.d. “U.C.O.”. Quest’ultimo assunto è, come detto, la risposta che ci viene più o meno data a giustificazione della mancata accettazione della nuova patente di guida come valido documento di riconoscimento equipollente alla carta d’identità.

In ordine a tale ultima affermazione, in realtà le cose stanno ben diversamente.

La bistrattata Motorizzazione Civile, difatti, altro non è che il termine riduttivo con il quale si indica una delle Direzioni Generali nelle quali si articola il Dipartimento per i trasporti terrestri istituito presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; con lo stesso termine, inoltre, sogliono variamente e genericamente indicarsi anche gli Uffici Provinciali della predetta Direzione Generale, quali amministrazioni periferiche del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, al pari delle Prefetture quali amministrazioni periferiche del Ministero dell’Interno (naturalmente senza qui entrare nel merito della posizione di particolare rilievo che le Prefetture – U.T.G. assumono rispetto alle altre amministrazioni periferiche dello Stato).

Ma anche quanto appena esposto non riveste elemento di novità rispetto all’autorità pubblica emittente la patente di guida, che è – e continua ad essere – il Ministero dei Trasporti (il frontespizio della vecchia patente di guida riporta difatti tale dicitura).

Ciò che cambia è invece l’autorità preposta al rilascio di tale documento, che in passato era la Prefettura, mentre adesso è direttamente il Ministero II. TT. attraverso i competenti uffici incardinati presso la predetta Direzione Generale della Motorizzazione Civile: entrambe, quindi, Amministrazioni dello Stato (la sigla MCTC indica l’Ufficio della Motorizzazione Civile Trasporti Civili competente per il rilascio delle nuove patenti di guida, mentre l’acronimo U.C.O. indica l’Ufficio Centrale Operativo del Ministero dei Trasporti che invia le patenti e i libretti duplicabili in caso di furto o smarrimento).

Volendo tuttavia fugare ogni dubbio, e motivando in punto di diritto, quanto appena detto viene confermato da alcuni importanti documenti ministeriali i quali, pur non avendo valore normativo, vincolano tuttavia la Pubblica Amministrazione (non anche i terzi) circa il rispetto del loro dettato; con l’ulteriore conseguenza che il pubblico dipendente che emana od omette di emanare o di compiere un atto del proprio ufficio, disattendendo un atto interno (come ad esempio una circolare amministrativa) senza averne congruamente motivato le ragioni, potrebbe essere passibile (a tacer d’altro) di responsabilità disciplinare per violazione dei doveri d’ufficio. Essi sono:

  • Parere del Ministero dell’Interno – Direzione generale per l’amministrazione generale e per gli affari del personale – Ufficio Studi per l’amministrazione generale e per gli affari legislativi in data 14 marzo 2000, prot. n. M/2413/8 avente per oggetto: Validità della patente di guida ai fini della identificazione personale.
  • ·Circolare del Ministero dei Trasporti e della Navigazione Dipartimento dei trasporti terrestri – Unità di gestione motorizzazione e sicurezza del trasporto terrestre, n. A12/2000/MOT del 3 aprile 2000.
  • ·Nota del Ministero dell’Interno n. 300/A/1/35762/109/16 in data 13.12.2004 sull’equipollenza della patente di guida alla carta di identità quale documento di riconoscimento.
  • ·Risposta a quesito emanata dal Dirigente dell’Area Anagrafe della Direzione Centrale per i Servizi Demografici – Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell’Interno, datata 18.01.2005.

A ciò si aggiunga che lo stesso Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. 445/2000, riporta, nella sua parte finale, un’apposita Tavola di corrispondenza dei riferimenti (normativi) previgenti al medesimo, laddove al summenzionato art. 35, comma II, viene ricollegato l’art. 292 Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635 “Regolamento per l’esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773 delle Leggi di Pubblica Sicurezza”. Quest’ultimo testualmente dispone che “nei casi in cui la Legge consente che l’identità personale possa essere dimostrata con titolo equipollente alla carta di identità, è considerato come tale ogni documento munito di fotografia e rilasciato da una amministrazione dello Stato, come ad esempio: i libretti ferroviari di cui sono muniti gli impiegati civili e militari dello Stato; le tessere di riconoscimento degli ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri; le patenti di cui sono muniti i conducenti di autovetture; le tessere di riconoscimento postali; i libretti di porto d’armi e i passaporti per l’estero”.

A tale proposito, appare utile evidenziare che l’art. 292 u.c. non è stato oggetto di abrogazione da parte della legislazione successiva alla sua emanazione, men che meno dallo stesso D.P.R. 445/2000, il quale non lo ricomprende tra le norme abrogate ed espressamente indicate dall’art. 77 T.U. 445/2000. Lo stesso D.P.R. 445/2000 non ha fatto venir meno neanche il precedente D.P.R. 575/1994 “Regolamento recante la disciplina dei procedimenti per il rilascio e la duplicazione della patente di guida di veicoli”, il cui art. 2 stabilisce che “Le competenze in materia di rilascio della patente di guida sono trasferite al Ministero dei trasporti e della navigazione. Le Prefetture adottano i provvedimenti di sospensione e revoca quando questi costituiscono sanzione amministrativa accessoria come conseguenza della commissione di illeciti amministrativi, di fatti costituenti reato, di sentenza penale di condanna”.

E’ appena il caso di rilevare che il rilascio della patente di guida automobilistica è di per sé subordinato all’accertamento dell’identità personale del richiedente, mediante la produzione dei documenti richiesti dalla legge a tal fine.

Pertanto, dal combinato disposto delle norme giuridiche summenzionate, nonché alla luce delle circolari e dei pareri ministeriali richiamati, si ricava che le nuove (ed attuali) patenti di guida automobilistica di cui al D.M. 7.10.1999, emesse e rilasciate dai competenti Uffici della Direzione Generale della Motorizzazione civile del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (ossia da un’Amministrazione dello Stato), ed in quanto aventi tutti i requisiti di forma e di sostanza richiesti dalla legge, possono e devono essere fatte valere come valido documento di riconoscimento equipollente alla carta di identità; esse, nondimeno, devono considerarsi altresì equivalenti alle “vecchie” patenti di guida rilasciate dalle Prefetture.

Il loro utilizzo dovrà pertanto ammettersi, per i suindicati fini di identificazione personale, tanto nei rapporti tra privati (che vi consentano), quanto nei rapporti intercorrenti tra questi ultimi e la Pubblica Amministrazione (ivi compresi i gestori di pubblici servizi ed i soggetti esercenti un servizio di pubblica necessità).

Si esclude, invece, che la patente di guida automobilistica possa essere considerata documento valido ai fini dell’espatrio, a differenza della carta di identità.

Ultimo aggiornamento

Lunedi 13 Novembre 2023