Funzioni delle Province

LEGGE 7 aprile 2014, n. 56  - "Disposizioni sulle citta' metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni."

Data di pubblicazione:
13 Settembre 2020
Funzioni delle Province

 

LEGGE 7 aprile 2014, n. 56 

 "Disposizioni sulle citta' metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni."

"85. Le province di cui ai commi da 51 a 53, quali enti con funzioni di area vasta, esercitano le seguenti funzioni fondamentali:

a) pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonche' tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza;

b) pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale, nonche' costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente;

c) programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della programmazione regionale;

d) raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali;

e) gestione dell'edilizia scolastica;

f) controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunita' sul territorio provinciale.

86. Le province di cui al comma 3, secondo periodo, esercitano altresi' le seguenti ulteriori funzioni fondamentali:

a) cura dello sviluppo strategico del territorio e gestione di servizi in forma associata in base alle specificita' del territorio medesimo;

b) cura delle relazioni istituzionali con province, province autonome, regioni, regioni a statuto speciale ed enti territoriali di altri Stati, con esse confinanti e il cui territorio abbia caratteristiche montane, anche stipulando accordi e convenzioni con gli enti predetti.

87. Le funzioni fondamentali di cui al comma 85 sono esercitate nei limiti e secondo le modalita' stabilite dalla legislazione statale e regionale di settore, secondo la rispettiva competenza per materia ai sensi dell'articolo 117, commi secondo, terzo e quarto, della Costituzione.

88. La provincia puo' altresi', d'intesa con i comuni, esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive.

89. Fermo restando quanto disposto dal comma 88, lo Stato e le regioni, secondo le rispettive competenze, attribuiscono le funzioni  provinciali diverse da quelle di cui al comma 85, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, nonche' al fine di conseguire le seguenti finalita':

  • individuazione dell'ambito territoriale ottimale di esercizio per ciascuna funzione;
  • efficacia nello svolgimento delle funzioni fondamentali da parte dei comuni e delle unioni di comuni;
  • sussistenza di riconosciute esigenze unitarie;
  • adozione di forme di avvalimento e deleghe di esercizio tra gli enti territoriali coinvolti nel processo di riordino, mediante intese o convenzioni.

Sono altresi' valorizzate forme di esercizio associato di funzioni da parte di piu' enti locali, nonche' le autonomie funzionali.

Le funzioni che nell'ambito del processo di riordino sono trasferite dalle province ad altri enti territoriali continuano ad essere da esse esercitate fino alla data dell'effettivo avvio di esercizio da parte dell'ente subentrante; tale data e' determinata nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 92 per le funzioni di competenza statale ovvero e' stabilita dalla regione ai sensi del comma 95 per le funzioni di competenza regionale.

90. Nello specifico caso in cui disposizioni  normative  statali  o regionali di  settore  riguardanti  servizi  di  rilevanza  economica prevedano l'attribuzione di funzioni di organizzazione  dei  predetti servizi, di competenza comunale o provinciale, ad enti o  agenzie  in ambito  provinciale  o  sub-provinciale,  si  applicano  le  seguenti disposizioni, che costituiscono principi fondamentali della materia e principi fondamentali di  coordinamento  della  finanza  pubblica  ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione: 

a) il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di  cui  al comma 92 ovvero le leggi statali o regionali, secondo  le  rispettive competenze, prevedono la  soppressione  di  tali  enti  o  agenzie  e l'attribuzione  delle  funzioni  alle  province  nel  nuovo   assetto istituzionale, con tempi, modalita'  e  forme  di  coordinamento  con regioni e comuni, da determinare nell'ambito del processo di riordino di cui ai commi da 85 a 97,  secondo  i  principi  di  adeguatezza  e sussidiarieta',  anche  valorizzando,  ove  possibile,  le  autonomie funzionali; 

b) per le regioni che  approvano  le  leggi  che  riorganizzano  le funzioni di cui al presente comma, prevedendo la soppressione di  uno o piu' enti o agenzie, sono individuate misure premiali  con  decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  di  concerto  con  il Ministro  per  gli  affari  regionali,  previa  intesa  in  sede   di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281,  e  successive  modificazioni,  senza  nuovi  o maggiori oneri per la finanza pubblica. 

91. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore  della  presente legge,   sentite    le    organizzazioni    sindacali    maggiormente rappresentative, lo Stato e le regioni individuano in modo  puntuale, mediante accordo sancito nella Conferenza unificata, le  funzioni  di cui al comma 89 oggetto del riordino e le relative competenze."

Ultimo aggiornamento

Venerdi 20 Settembre 2024