Elezioni provinciali 2021. INFORMAZIONI GENERALI

Data di pubblicazione:
22 Novembre 2021

INFORMAZIONI GENERALI

Elezione del Consiglio della Provincia di Frosinone.

Il Presidente della Provincia, con decreto presidenziale n. 146 del 03.11.2021, ha convocato i comizi elettorali per il rinnovo dei componenti del Consiglio Provinciale di Frosinone.

Sabato 18 dicembre 2021, dalle ore 8.00 alle ore 20.00, si svolgeranno le operazioni di votazione per il rinnovo del Consiglio della Provincia ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56, ad oggetto: "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni".

Le operazioni di voto si svolgeranno presso il Salone di Rappresentanza della Provincia di Frosinone - Piazza Gramsci, 13 (primo piano) e nella sottosezione sita parimenti in Piazza Gramsci, 13, presso la Sala Cascella (piano terra).

L'elezione del Consiglio Provinciale avviene sulla base di liste composte da un numero di candidati non inferiore a 6 e non superiore a 12 che devono essere sottoscritte da almeno il 5% degli aventi diritto al voto accertati al 35° giorno antecedente quello della votazione. I candidati non possono sottoscrivere le liste. Sono eleggibili a Consigliere Provinciale i Sindaci e i Consiglieri comunali dei comuni della provincia in carica. Le liste devono essere presentate presso l'Ufficio Elettorale costituito presso la sede della Provincia di Frosinone a Piazza Gramsci, n.13, nei seguenti giorni:

  • dalle ore 8 alle ore 20 di sabato 27 novembre 2021 (ventunesimo giorno antecedente il giorno delle elezioni);
  • dalle ore 8 alle ore 12 di domenica 28 novembre 2021 (ventesimo giorno antecedente la votazione).

Ai sensi dell'art. 1, comma 71, della legge n. 56/2014, nelle liste nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento del numero dei candidati, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi. In caso contrario, l'ufficio elettorale riduce la lista, cancellando i nomi dei candidati appartenenti al sesso più rappresentato, procedendo dall'ultimo della lista, in modo da assicurare il rispetto della disposizione di cui al primo periodo. La lista che, all'esito della cancellazione delle candidature eccedenti, contenga un numero di candidati inferiore a quello minimo prescritto dal comma 70 è inammissibile.

A titolo di esempio, le liste composte di 12 candidati dovranno assicurare una presenza dell’altro sesso non inferiore al numero di 5.

Il Consiglio Provinciale è eletto dai Sindaci e dai Consiglieri comunali dei comuni della provincia.

Per essere ammesso alla votazione ciascun elettore deve esibire un documento di riconoscimento o, in alternativa, può essere ammesso al voto per conoscenza personale da parte di uno dei componenti del seggio. Per esprimere il proprio voto gli elettori hanno a disposizione una scheda di colore diverso a seconda della fascia demografica di appartenenza del proprio Comune.

Ciascun elettore esprime un voto che viene ponderato ai sensi dei commi 32, 33 e 34 dell’art. 1 della legge n. 56/2014. Ciascun elettore può esprimere, inoltre, nell’apposita riga della scheda, un voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere provinciale compreso nella lista, scrivendone il cognome o, in caso di omonimia, il nome e il cognome; il valore del voto è ponderato ai sensi dei commi 32, 33 e 34 dell’art. 1 della legge n. 56/2014.

L’Ufficio Elettorale, terminate le operazioni di scrutinio, determina la cifra elettorale ponderata di ciascuna lista e la cifra individuale ponderata dei singoli candidati e procede al riparto dei seggi tra le liste e alle relative proclamazioni.

Le operazioni di scrutinio sono effettuate Domenica 19.12.2021, dalle ore 10,00.

 

N.B. Le operazioni di voto si svolgono nel rispetto delle modalità operative e precauzionali definite dal “Protocollo sanitario e di sicurezza per lo svolgimento delle consultazioni elettorali dell’anno 2021”, adottato dal Governo ai sensi di quanto previsto dall’articolo 4, co. 2, primo periodo, del decreto-legge n. 117 del 17.08.2021.

Per accedere ai seggi elettorali è obbligatorio l'uso della mascherina da parte di tutti gli elettori e di ogni altro soggetto avente diritto all'accesso al seggio (ad esempio i rappresentanti di lista), in coerenza con la normativa vigente che ne prevede l'uso nei locali pubblici.

Al momento dell'accesso nel seggio, l’elettore dovrà procedere alla igienizzazione delle mani con gel idroalcolico messo a disposizione in prossimità della porta.

Per quanto riguarda l’accesso dei votanti, è rimessa alla responsabilità di ciascun elettore il rispetto di alcune regole basilari di prevenzione quali:

• evitare di uscire di casa e recarsi al seggio in caso di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C;

• non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;

• non essere stati a contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni.

Ultimo aggiornamento

Venerdi 20 Settembre 2024