SUBAFFIDAMENTO

Data di pubblicazione:
07 Maggio 2025

LINEE GUIDA

Ai sensi del comma 2 dell’art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023, modificato dal D.Lgs. n. 209/2024, l’appaltatore ha l'obbligo di trasmettere alla Stazione Appaltante il modello di comunicazione di subaffidamento allegata (link), dove è espressamente indicato:

  • il nome del sub-contraente;
  • l'oggetto del sub-contratto;
  • l'importo del subcontratto;
  • l’articolo del contratto di subaffidamento che prevede la clausola di revisione dei prezzi in conformità con quanto dettato dal comma 2-bis dell’articolo 119 e dagli articoli 8 e 14 dell’Allegato II.2-BIS del D.Lgs. n. 36/2023, che si attivano al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2 dell’art. 60 del D.Lgs. n. 36/2023;
  • l’eventuale richiesta, ai sensi del comma 11 dell'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023, per la corresponsione diretta da parte della Stazione appaltante dell'importo dovuto per la prestazione eseguita nei confronti del subaffidatario, nei seguenti casi:
  • quando il subcontraente è una microimpresa o una piccola impresa;
  • in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
  • su richiesta del subcontraente e se la natura della prestazione lo consente.

Tale previsione normativa fa sorgere un obbligo di natura vincolante, in capo alle stazioni appaltanti, ed un diritto potestativo in capo alle microimprese e piccole imprese, con la conseguenza che, mentre alle stazioni appaltanti è preclusa la possibilità di determinarsi in senso contrario, le micro e piccole imprese possono liberamente rinunciare al beneficio, in quanto previsto nel loro esclusivo interesse (Com. ANAC 25/11/2020). Pertanto, nel caso in cui la ditta subappaltatrice che rivesta la qualifica di micro e piccola impresa abbia esercitato la facoltà di rinunciare al pagamento diretto delle prestazioni da parte della stazione appaltante, in caso di mancato pagamento dalla ditta appaltatrice della quota parte del lavoro svolto in subappalto e di richiesta di pagamento alla s.a., la responsabilità del RUP sarà esclusa qualora la facoltà di rinunciare al pagamento diretto sia stata manifestata per iscritto e sia stata subordinata alla preventiva accettazione da parte della stazione appaltante.

L’appaltatore si obbliga, altresì, a comunicare alla stazione appaltante eventuali modifiche avvenute nel corso del sub-contratto.

Il responsabile del progetto ed il direttore dei lavori possono chiedere all'appaltatore chiarimenti per valutare il rispetto dei requisiti sopra elencati; effettuando ogni valutazione circa la quantità, le caratteristiche, le tempistiche e il rispetto degli obblighi nei confronti dei lavoratori presenti in cantiere.

Il contratto di subaffidamento non deve essere autorizzato dalla Stazione appaltante, fatto salvo l'obbligo della stessa di verificare la sussistenza dei presupposti giuridici.

Qualora la stazione appaltante ritenga che la prestazione da eseguire non sia sub affidamento ma rientri nella disciplina del subappalto, comunica all'appaltatore che non è possibile procedere, salvo presentare apposita istanza di subappalto.

Si precisa che rientra nella fattispecie di SUBAFFIDAMENTO:

  • la fornitura senza prestazione di manodopera;
  • la fornitura con posa in opera;
  • i noli a caldo

se l’importo del subcontratto è singolarmente:

  • inferiore al 2% dell'ammontare delle prestazioni affidate, indipendentemente dall'incidenza del costo della manodopera;
  • inferiore a euro 100.000,00, indipendentemente dall'incidenza del costo della manodopera;
  • superiore al 2% dell'ammontare delle prestazioni affidate, ma la manodopera ha incidenza inferiore al 50% dell'importo del subcontratto;
  • superiore a euro 100.000,00, ma la manodopera ha incidenza inferiore al 50% dell'importo del subcontratto.

E’ vietato frammentare gli importi delle prestazioni effettuate al fine di rientrare in uno dei casi sopra elencati.

Secondo costante giurisprudenza, ricorre la fattispecie di fornitura e posa in opera quando il materiale fornito entra in cantiere come un bene finito (es. bene prodotto in serie), avente una specifica destinazione d'uso e pronto per essere lavorato con prestazioni accessorie e strumentali (quali il montaggio, l'assemblaggio, l'incollatura, la bullonatura, ecc.) che non modificano il bene e la sua destinazione d'uso, ma sono dirette a consentirne l'utilizzo; ulteriore elemento di valutazione consiste pertanto nel verificare che l'incorporazione nell'opera non deve richiedere lavorazioni strutturali/significative sull'opera stessa.

Non si configurano come attività affidate in subappalto, per la loro specificità, le seguenti categorie di forniture o servizi:

  1. l'affidamento di attività secondarie, accessorie o sussidiarie a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione alla stazione appaltante;
  2. la subfornitura a catalogo di prodotti informatici;
  3. l'affidamento di servizi di importo inferiore a 20.000 euro annui a imprenditori agricoli nei comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'ISTAT, oppure ricompresi nella circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 141 del 18 giugno 1993, nonché nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
  4. le prestazioni secondarie, accessorie o sussidiarie rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto. I relativi contratti sono trasmessi alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto.

Alla comunicazione di sub affidamento, devono essere inoltre allegati i seguenti documenti:

  • Dichiarazione relativa all'assolvimento degli obblighi previsti dall'art 3 della Legge 136/2010 s.m.i., al fine di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari;
  • Dichiarazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari sottoscritta dal Legale Rappresentante della Società o dal Titolare dell'impresa individuale subappaltatrice, con copia fotostatica di un documento di identità del medesimo, contenente l'indicazione del conto corrente dedicato su cui verrà effettuato il pagamento della subfornitura da parte dell'appaltatore, nonché delle generalità e del codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato previsto dalla L. 136/2010 (la mancata comunicazione delle generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato e il mancato rispetto delle modalità di pagamento comporta l'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste all'art. 6 della L. 136/2010);
  • Documento Unico di Regolarità Contributiva relativo al cantiere cui si riferiscono le prestazioni, ovvero indicazioni di quanto previsto all'art. 36, c. 1, lett. d) del D.Lgs. 36/2023;

Patente a punti - Ai sensi dell'art. 27 del Testo Unico della Sicurezza, come modificato dall'art. 29, comma 19 del D.L 2 marzo 2024, n. 19, rubricato "Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)", convertito in Legge 29 aprile 2024 n. 56, a decorrere dal 1° ottobre 2024, sono tenuti al possesso della patente a punti "le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a), ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale" e le imprese in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all'art. 100, comma 4, del D.lgs. n. 36/2023 a prescindere dalla categoria di appartenenza.

La comunicazione di subaffidamento non è soggetta ad alcuna autorizzazione da parte della Stazione appaltante, fatto salvo l'obbligo della stessa di verificare la sussistenza dei presupposti giuridici. Nel caso in cui la stazione appaltante ritenga che la prestazione da espletare sia soggetta alla disciplina del subappalto, comunica all'appaltatore che non è possibile procedere, salvo presentare apposita istanza di subappalto.

 

A tal proposito, si invita ad usare il modello di comunicazione di subaffidamento.