PROVINCIA di FROSINONE
SETTORE VIABILITA’
Piazza A. Gramsci, 13 - 03100 Frosinone (FR)
O R D I N A N Z A
n. 3 del 10/02/2022
PRESCRIZIONI PER I PROPRIETARI DEI FONDI CONFINANTI
CON LE STRADE PROVINCIALI
Prot. n. 4943 del 10/02/2022
Il Dirigente
La Provincia di Frosinone deve consentire il transito agli utenti in piena sicurezza e tranquillità lungo la rete viaria di propria competenza;
per garantire la sicurezza degli utenti delle strade è indispensabile assicurare:
- un corretto deflusso delle acque meteoriche nei fossi laterali delle strade al fine di evitare allagamenti e fenomeni di acquaplaning;
- una corretta potatura degli alberi al fine di evitare che i rami possano protendere sulle strade provinciali limitando la visibilità e gli spazi d’uso nonché rovinare, anche in caso di precipitazioni nevose, sulle stesse determinando possibili situazioni di danno e/o pericolo;
- una regolare conservazione dei fabbricati, dei muri di qualsiasi genere e recinzioni in modo da non compromettere l’incolumità pubblica e da non arrecare danno alle strade;
Rilevato:
- che eventuali cattive condizioni di viabilità lungo le arterie possono essere dipendenti anche dalla negligenza dei frontisti che non provvedono tempestivamente ad eseguire le opere di loro spettanza come la pulizia dei fossi laterali di scolo delle acque meteoriche in prossimità degli accessi esistenti, il taglio delle siepi e dei rami delle piante, poste all’interno della proprietà privata, che si protendono oltre il ciglio stradale, nonché la rimozione immediata delle zolle o altro materiale proveniente dalla lavorazione dei campi;
Visto:
- che é proibita qualsiasi alterazione o modificazione dei fossi laterali e delle loro sponde, poiché la loro ostruzione o cattivo funzionamento potrebbe rappresentare causa di tracimazione delle acque sulle sedi stradali;
Accertato:
- che per quanto riguarda le stradi provinciali, spesso non vengono osservate le norme vigenti che disciplinano gli obblighi e doveri dei frontisti, finalizzate a garantire la sicurezza e fluidità della circolazione;
Considerato:
- che gli artt. 14, 15, 16, 17, 22, 29, 30, 31, 32 e 33 del Codice della Strada, D. Lgs. 30/04/1992 n°285 e relativi articoli di cui al Regolamento di Attuazione, DPR 16 dicembre 1992 n°. 492, dettano disposizioni ed obblighi in merito al mantenimento di piantagioni e siepi, fabbricati, muri e opere di sostegno, ripe, condotta delle acque, canali artificiali e manufatti sui medesimi, dei fondi laterali alle strade;
Ritenuto necessario:
- garantire la sicurezza e fluidità della circolazione lungo le arterie provinciali;
Visto:
- gli art. 891 e segg. del Codice Civile;
- gli art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. del 30 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.) .
Ai proprietari ed ai conduttori dei terreni confinanti con le strade Provinciali dell’intero territorio della Provincia di Frosinone, quanto segue:
- provvedere alla pulizia ed al mantenimento delle quote di scorrimento delle acque dei fossi in prossimità degli accessi esistenti, compreso la parte di proprietà pubblica, fino alla banchina stradale;
- provvedere almeno due volte l’anno e comunque entro il 15 aprile ed entro il 15 ottobre di ogni anno, alla manutenzione e pulizia dei passi carrai tombinati nonché alla rimozione di ogni materiale che ostacola il regolare deflusso delle acque;
- effettuare la potatura delle siepi ed il taglio dei rami ed arbusti, posti sulla proprietà privata, che si protendono oltre il confine stradale ogni volta necessario;
- conservare fabbricati, muri di qualsiasi genere, recinzioni, alberature, siepi e piantagioni in modo da non compromettere l’incolumità pubblica e da non arrecare danno alle strade;
- interrompere la lavorazione di aratura e coltivazione dei terreni confinanti con strade provinciali alla distanza minima di 1,00 m dal limite superiore del fosso di guardia e/o ciglio della scarpata in modo tale da non pregiudicare la sicurezza e la stabilita delle ripe.
La presente ordinanza è esecutiva dal 15 Febbraio 2022.
- Tutti i rifiuti vegetali e non vegetali derivanti dai lavori di pulizia dei fossi dovranno essere smaltiti e/o recuperati secondo quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 in materia di rifiuti speciali o assimilabili ai rifiuti solidi urbani;
- è assolutamente vietato procedere alla pulizia dei tratti di fossi di competenza privata attraverso azioni vietate dalla legge, rimuovere le ceppaie degli alberi che sostengono le sponde dei fossi e/o corsi d’acqua salvo situazioni particolari da concordare con gli Uffici del Settore Viabilità della Provincia di Frosinone e con gli altri uffici competenti;
- è vietato depositare i materiali risultanti dalla pulizia e dalla manutenzione dei fossi su terreno di proprietà pubblica e/o pertinenze stradali;
- il personale della Polizia Provinciale, Municipale, del Settore Viabilità della Provincia di Frosinone e dei Comuni e tutti gli agenti delle forze di polizia, sono incaricati della vigilanza per l'osservanza della presente ordinanza.
- La presente ordinanza è trasmessa a tutti i Comuni della Provincia di Frosinone ed affissa all’Albo Pretorio della Provincia di Frosinone in modo che i cittadini siano debitamente informati;
- sono incaricati dell'esecuzione di predetta ordinanza tutti i funzionari ed agenti di cui all'art. 12 del D.Lgs. del 30 aprile 1992 n.285 e ss.mm.ii.;
- è fatto obbligo a chiunque di rispettare la presente ordinanza la cui inosservanza comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa previste dalla legge ai sensi del vigente Codice della Strada (artt. 15, 16, 17, 22, 29, 30, 31, 32 e 33);
- a norma dell’art. 8 della stessa Legge 241/1990, si rende noto che il Responsabile del Procedimento è l’ing. Tommaso Michele Secondini, Dirigente del Settore Viabilità della Provincia di Frosinone;
- il diritto di accesso ai documenti amministrativi. nei limiti consentiti dalla legge, può esperirsi presso gli uffici del Settore Viabilità della Provincia di Frosinone siti nella sede di Piazza A. Gramsci, 13 - 03100 Frosinone nei giorni di mercoledì e Venerdì dalle ore 08:00 alle ore 13:00;
- a norma dell’art.3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e del D.Lgs. 104/2010 contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R., da presentarsi entro 60 giorni dall’ultimo di pubblicazione dell’atto;
- Ai sensi del D.P.R. n. 1199 del 24/11/1971 è possibile presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni dall’ultimo di pubblicazione dell’atto.
Il Dirigente
Ing. Tommaso Michele Secondini
Frosinone, 14 febbraio 2022