INFORMAZIONI GENERALI
Elezione del Consiglio della Provincia di Frosinone.
Il Presidente della Provincia, con decreto presidenziale n. 99 del 19.12.2025, ha convocato i comizi elettorali per il rinnovo dei componenti del Consiglio Provinciale di Frosinone.
Domenica 08 marzo 2026, dalle ore 8.00 alle ore 20.00, si svolgeranno le operazioni di votazione per il rinnovo del Consiglio della Provincia ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56, ad oggetto: "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni".
Le operazioni di voto si svolgeranno dalle ore 8 alle ore 20 nel seggio costituito presso la Sala Consiglio della Provincia di Frosinone - Piazza Gramsci, 13 (primo piano) e nella sottosezione sita parimenti in Piazza Gramsci, 13 presso la Sala Cascella (piano terra).
L'elezione del Consiglio Provinciale avviene sulla base di liste composte da un numero di candidati non inferiore a 6 e non superiore a 12 che devono essere sottoscritte da almeno il 5% degli aventi diritto al voto accertati al 35° giorno antecedente quello della votazione. I candidati non possono sottoscrivere le liste.
Sono eleggibili a Consigliere Provinciale i Sindaci e i Consiglieri comunali dei comuni della provincia in carica.
Le liste sono presentate presso l'Ufficio Elettorale costituito presso la Provincia di Frosinone con sede in Piazza Gramsci, 13 – Ufficio del Segretariato Generale –, nei seguenti giorni:
- dalle ore 8 alle ore 20 di Domenica 15 febbraio 2026 (ventunesimo giorno antecedente la votazione);
- dalle ore 8 alle ore 12 di Lunedì 16 febbraio 2026 (ventesimo giorno antecedente la votazione);
Ai sensi dell'art. 1, comma 71, della legge n. 56/2014, nelle liste nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento del numero dei candidati, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi. In caso contrario, l'ufficio elettorale riduce la lista, cancellando i nomi dei candidati appartenenti al sesso più rappresentato, procedendo dall'ultimo della lista, in modo da assicurare il rispetto della disposizione di cui al primo periodo. La lista che, all'esito della cancellazione delle candidature eccedenti, contenga un numero di candidati inferiore a quello minimo prescritto dal comma 70 è inammissibile.
A titolo di esempio, le liste composte di 12 candidati dovranno assicurare una presenza dell’altro sesso non inferiore al numero di 5.
Il Consiglio Provinciale è eletto dai Sindaci e dai Consiglieri comunali dei comuni della provincia.
Per essere ammesso alla votazione ciascun elettore deve esibire un documento di riconoscimento o, in alternativa, può essere ammesso al voto per conoscenza personale da parte di uno dei componenti del seggio. Per esprimere il proprio voto gli elettori hanno a disposizione una scheda di colore diverso a seconda della fascia demografica di appartenenza del proprio Comune.
Ciascun elettore esprime un voto che viene ponderato ai sensi dei commi 32, 33 e 34 dell’art. 1 della legge n. 56/2014. Ciascun elettore può esprimere, inoltre, nell’apposita riga della scheda, un voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere provinciale compreso nella lista, scrivendone il cognome o, in caso di omonimia, il nome e il cognome; il valore del voto è ponderato ai sensi dei commi 32, 33 e 34 dell’art. 1 della legge n. 56/2014.
L’Ufficio Elettorale, terminate le operazioni di scrutinio, determina la cifra elettorale ponderata di ciascuna lista e la cifra individuale ponderata dei singoli candidati e procede al riparto dei seggi tra le liste e alle relative proclamazioni.
Le operazioni di scrutinio hanno inizio immediatamente dopo la chiusura delle operazioni di voto.