1. Nelle operazioni di scrutinio come si deve valutare una scheda che riporti un voto disgiunto, con il voto espresso per la lista con la croce sul simbolo-contrassegno e la preferenza espressa per un candidato di una diversa lista riportato nel riquadro di quest'ultima?
Si deve ritenere valido il voto espresso per la lista con la croce sul simbolo-contrassegno e non valida la preferenza espressa per un candidato di una diversa lista riportato nel riquadro di quest'ultima.
2. Nelle operazioni di scrutinio come si deve valutare una scheda che riporti un voto alla lista e NELLO STESSO RIQUADRO la preferenza espressa per un candidato di altra lista?
Si deve ritenere valido il voto espresso per la lista con la croce sul simbolo-contrassegno e non valida la preferenza espressa per il candidato di altra lista.
3. Nelle operazioni di scrutinio come si deve valutare una scheda che riporti un voto alla lista e NEL RIQUADRO DI UN’ALTRA LISTA la preferenza espressa per un candidato della lista votata?
Si deve ritenere valida l'espressione di voto tanto per la lista quanto per la preferenza, a meno che non ci sia un caso di omonimia (in tal caso la preferenza non sarebbe valida).
4. Quale è la normativa applicabile nelle operazioni di scrutinio per ulteriori casi incerti sulla attribuzione dei voti?
Ove dovessero verificarsi altri casi incerti, si possono utilizzare - in via analogica - le istruzioni ministeriali relative alle elezioni comunali in enti con popolazione inferiore a 15.000 abitanti (Pubblicazione n. 14/2014).
5. Nel caso in cui l’ufficio elettorale abbia già provveduto attraverso verbale alla convalida di una lista, ma non abbia ancora emanato il decreto di ammissione delle liste, qualora un candidato presentasse una rinuncia alla candidatura, il decreto deve escludere il candidato dalla lista?
Il candidato rinunciante può essere escluso dal provvedimento finale di ammissione della lista se ha presentato rinuncia prima di detto provvedimento.
6. Nel caso in cui in una lista di candidati al Consiglio Provinciale, presentata in tempo utile e validata dall’ufficio elettorale della Provincia, uno dei candidati perda il requisito di amministratore comunale causa sopravvenuto commissariamento del comune di appartenenza, la lista rimane valida anche se il numero dei candidati diviene inferiore alla metà del numero dei consiglieri da eleggere?
(es. 16 consiglieri da leggere, la lista si componeva di 8 candidati ma uno di essi perde il mandato comunale, si passerebbe quindi a 7 candidature valide)? Una volta decorsi i termini di presentazione delle liste dei candidati, gli eventi successivi (decessi, rinunce, decadenze, ecc. di singoli candidati) non possono avere giuridica rilevanza, soprattutto in casi come quello descritto in cui avrebbero ripercussioni negative per l’intera lista. La lista, pertanto, resta ammessa.
7. I voti eventualmente espressi per il candidato che ha perso il mandato comunale sono validi?
Alla luce di quanto detto al punto 6, rimane in competizione anche il candidato e i voti eventualmente attribuitigli rimangono validi. Il candidato che ha perso il mandato comunale, qualora fosse eletto, deve essere proclamato dall’Ufficio elettorale. Sarà il consiglio a non convalidare l’elezione e a procedere con la surroga, come previsto dall’art. 41 Tuel che stabilisce che “Nella prima seduta il consiglio comunale e provinciale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare la condizione degli eletti a norma del capo II Titolo III e dichiarare la ineleggibilità di essi quando sussista alcuna delle cause ivi previste, provvedendo secondo la procedura indicata dall'articolo 69”.
8. I voti eventualmente espressi per il candidato che ha perso il mandato comunale possono comunque essere assegnati alla lista?
A maggior ragione, resta valido anche il voto attribuito alla lista. Si pensi, tra l’altro, al caso che l’elettore abbia votato il candidato di una lista senza apporre crocesegno sull’adiacente contrassegno della lista di appartenenza del candidato medesimo. Il voto deve intendersi comunque trasferito anche alla lista.
9. I voti eventualmente espressi per il candidato SOSPESO dal mandato comunale sono da validi? Possono essere assegnati alla lista?
Si, i voti eventualmente attribuiti a un candidato SOSPESO dal mandato comunale sono da conteggiarsi come validi e il voto deve essere assegnato alla lista corrispondente, anche qualora non fosse stato indicato espressamente il voto di lista. Il candidato SOSPESO dal mandato comunale, qualora fosse eletto, deve essere proclamato dall’Ufficio elettorale. Sarà il consiglio a non convalidare l’elezione, come previsto dall’art. 41 TUEL, e a procedere con la surroga a tempo, fino alla conclusione del giudizio in corso.
10. Che tipo di comunicazione è tenuto a fare l’ufficio elettorale nel caso in cui un candidato presente in una lista, già validata dall’ufficio elettorale con apposito decreto, perda il mandato elettorale comunale o venga sospeso dallo stesso?
L’ufficio elettorale, preso atto della mancanza di requisiti del candidato, attesta la perdita dell’elettorato attivo, ne rende informazione attraverso l’aggiornamento del corpo elettorale, dal quale viene escluso.
11. Il voto di preferenza espresso per un candidato alla carica di consigliere provinciale, pur non essendo apposto alcun voto al contrassegno in lista, comporta che sia validamente votata anche la lista cui appartiene il candidato votato?
Sì, il voto di preferenza assegnato comporta anche voto valido alla lista del candidato prescelto.
12. Il Presidente eletto, nel momento del suo insediamento, è tenuto a prestare giuramento?
Sì. Come previsto dall’articolo 50 del Tuel, il Presidente di Provincia presta davanti al Consiglio nella seduta del suo insediamento, giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.
13. Il Consiglio provinciale, nella seduta di insediamento, deve procedere alla convalida degli eletti?
Sì, come previsto dall’art. 41 Tuel.
14. Quando avviene l’insediamento del Presidente di Provincia eletto?
L’insediamento è immediato, all’atto di proclamazione del Presidente di Provincia eletto.
15. Fino a quando il Presidente di Provincia (o il Commissario) uscente resterà in carica?
Nelle Province, il Presidente di Provincia uscente (o il Commissario) resterà in carica fino all’insediamento del Presidente della Provincia eletto ai sensi dei commi da 58 a 78 (Legge 56, art. 1, comma 82).
Solo nelle Città metropolitane, il Presidente della Provincia uscente (o il Commissario) resterà in carica, a titolo gratuito, per l’ordinaria amministrazione fino al 31.12.2014 (Legge 56, art. 1, comma 14).
16. Quando avviene l’Insediamento del Consiglio provinciale?
La prima seduta del Consiglio provinciale deve essere convocata dal Presidente entro 10 giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro 10 giorni dalla convocazione (art 40, comma 1, TUEL).
17. I Presidenti di Provincia o gli assessori provinciali in proroga possono autenticare le firme per le elezioni di Province e Città metropolitane?
Sì, i Presidenti di Provincia e assessori provinciali in proroga possono autenticare le firme per le elezioni della provincia in cui svolgono le proprie funzioni. Essi infatti restano in carica per l’ordinaria amministrazione fino all’insediamento del Presidente della Provincia eletto ai sensi dei commi da 58 a 78 (Legge 56, art. 1, comma 82).
18. I Consiglieri comunali possono autenticare le firme per le elezioni di province e città metropolitane?
I Consiglieri comunali possono autenticare le firme, rispettando il principio di territorialità: sono pertanto tenuti ad autenticare le firme esclusivamente nel comune di loro appartenenza e per le elezioni della città metropolitana o della provincia di cui fa parte il suddetto comune di appartenenza.
19. E’ richiesto un contrassegno per la scheda di votazione del Presidente della Provincia, come nel caso della scheda per l’elezione del Consiglio provinciale?
Onde evitare qualunque rischio di contestazione si consiglia di non apporre l’eventuale contrassegno del Presidente sulla scheda elettorale e di utilizzare il facsimile (Allegato F) predisposto dal Ministero
dell’Interno.
20. Un Sindaco può candidarsi a Presidente della Provincia e a Consigliere provinciale nella stessa tornata elettorale?
Sì, un Sindaco ha facoltà di candidarsi a Presidente della Provincia e a Consigliere provinciale nella stessa tornata elettorale.
21. Un Consigliere provinciale uscente, limitatamente a questa prima tornata elettorale, può candidarsi contemporaneamente a Presidente della Provincia e a Consigliere provinciale?
Sì, un Consigliere provinciale uscente ha facoltà di candidarsi contemporaneamente a Presidente della Provincia e a Consigliere provinciale, limitatamente a questa prima tornata elettorale.
22. Se un candidato a Presidente della Provincia non viene eletto, entra automaticamente in Consiglio provinciale?
No, le elezioni per il Presidente della Provincia e per il Consiglio provinciale sono totalmente svincolate tra loro.
23. Il candidato a Presidente della Provincia deve indicare un collegamento con le liste che lo sostengono?
No, le due elezioni non sono collegate.
24. Un dipendente della Provincia, che sia anche Consigliere comunale, in assenza di aspettativa lavorativa è ineleggibile o incompatibile con la carica di Consigliere provinciale?
Un dipendente della Provincia, che rivesta anche l’incarico di Consigliere comunale, è ineleggibile (non incompatibile) a Consigliere provinciale, a meno che non si collochi in aspettativa non retribuita, non oltre il giorno
fissato per la presentazione delle candidature (Art. 60 del TUEL).
25. Un sindaco, per candidarsi a Presidente della Provincia, deve avere un mandato elettorale che non scada prima di 18 mesi dallo svolgimento delle elezioni (L 56, art. 1, c. 60). Esiste tale limitazione anche per il Sindaco che intenda candidarsi a Consigliere provinciale?
No, i 18 mesi valgono solo per la candidatura a Presidente. Per candidarsi a Consigliere provinciale basta essere un Sindaco in carica (Legge 56/2014, art. 1, c. 69).
26. Il Consigliere metropolitano mantiene tale carica se perde il mandato comunale?
No, la cessazione dalla carica comunale comporta la decadenza da Consigliere metropolitano (L. 56/2014, art. 1, c. 25).
27. Il Presidente della Provincia mantiene tale carica se perde il mandato di Sindaco?
No, il Presidente della Provincia decade dalla carica in caso di cessazione dalla carica di Sindaco (L. 56/2014, art. 1, c. 65).
28. Il Consigliere provinciale mantiene tale carica se perde il mandato comunale?
No, la cessazione dalla carica comunale comporta la decadenza da Consigliere provinciale (L. 56/2014, art. 1, c. 69).
29. Come deve essere approssimato alla terza cifra decimale l’indice di ponderazione del voto degli elettori previsto nell’allegato A, lettera e) della legge 56/14?
L’approssimazione alla terza cifra decimale avviene troncando alla terza cifra senza arrotondarla rispetto ai decimali successivi (esempio: il numero 1,3578 diventa 1,357) come si ricava dai prospetti di calcolo pubblicati nel sito dedicato del Ministero dell’Interno http://elezioni.interno.it/l56_2014.html
30. Ai fini del calcolo dell’indice di ponderazione, devono essere esclusi dal computo totale della popolazione gli abitanti di comuni eventualmente commissariati?
Sì, il procedimento di calcolo ufficiale dell'indice di ponderazione da parte dell’ufficio elettorale deve escludere la popolazione dei comuni commissariati e tener conto del numero degli elettori al momento dell'elezione, come indicato in calce nel “Prospetto di calcolo” esemplificativo degli indici provvisori di ponderazione elaborato dal
Ministero dell’Interno.
31. E’ necessario il raggiungimento di un quorum di votanti per considerare valide le elezioni?
No, la Legge 56/14 e le circolari esplicative del Ministero dell’Interno non indicano la necessità del raggiungimento di alcun quorum di votanti per considerare le elezioni valide.
32. E’ necessario raggiungere la maggioranza assoluta dei voti validi per considerare valida l’elezione?
No, non è prevista la necessità di alcuna maggioranza di voti validi per considerare valida l’elezione.
33. Nel caso in cui le schede bianche o nulle superino la metà delle schede valide, le operazioni elettorali si considerano effettivamente esercitate?
Sì, non c’è nessuna norma che fornisca diversa indicazione.
34. I rappresentanti di lista possono essere scelti fuori dal corpo elettorale?
Sì, come espressamente indicato dalla Circolare 32/14 “il rappresentante della lista o del candidato presidente presso il seggio/sottosezione, può anche non essere elettore della consultazione, purché sia in possesso dell’elettorato attivo per la Camera dei Deputati; per dimostrare tale qualità è sufficiente esibire al presidente la tessera elettorale”.
35. Le operazioni sullo scrutinio dei voti devono essere aperte al pubblico?
Sì, le operazioni sullo scrutinio dei voti devono essere aperte al pubblico a meno che non ci siano esigenze di ordine pubblico che impongano di limitare la presenza al personale addetto e ai rappresentanti di lista.
Ultimo aggiornamento
Venerdi 20 Settembre 2024