Il richiedente asilo è colui che, ai sensi dell'art 1 A, par.2 della Convenzione di Ginevra temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova fuori dal Paese di cui è cittadino e non può o non vuole, a causa di questo timore, avvalersi della protezione di questo Paese, oppure che, non avendo una cittadinanza e trovandosi fuori del Paese in cui aveva residenza abituale a seguito di siffatti avvenimenti, non può o non vuole tornarvi per il timore di cui sopra.
Il rifugiato è colui che ha ottenuto il riconoscimento dello status di rifugiato in seguito all’accoglimento della domanda di asilo presentata.
Per richiedere il riconoscimento dello status di rifugiato è necessario presentare una domanda motivata con l'indicazione delle persecuzioni subite e delle possibili ritorsioni in caso di rientro nel proprio Paese e, nei limiti del possibile, documentata.
Per avere informaizoni dettagliate sull'argomento vi rimandiamo alla scheda informativa che trovate in allegato a questa pagina elaborata dal Ministero dell'Interno, dove sono presenti tutta una serie di informazioni molto utili sulle seguenti tematiche:
- a chi e quando si presenta la domanda di asilo
- chi decide sulla domanda
- a che tipo di assistenza si ha diritto prima dell'accolgimento della domanda
- che cosa succede in caso di accogliemtno
- che cosa succede in caso di rigetto
- convenzione di Dublino
Invitiamo, inoltre, a visitare il sito internet del CIR (Consiglio Italiano per i rifugiati), evidenziato nel link in basso, dove è possibile consultare il vademecum del rifugiato in 9 lingue: italiano, francese, spagnolo, russo, arabo, albanese, turco e farsi.
LINK: www.cir-onlus.org